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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai caporal maggiori, caporali e soldati dell'Esercito e gradi
corrispondenti della Marina e dell'Aeronautica, agli allievi
carabinieri, agli allievi finanzieri e agli allievi agenti di
custodia delle carceri e' corrisposto, durante i periodi di degenza
in luoghi di cura e di licenza di convalescenza per infermita'
dipendente da causa di servizio, un assegno pari alla paga
giornaliera ordinaria e con questa non cumulabile. Per il personale
della Marina si ha riguardo alla paga spettante a terra.