Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le societa' di corse dei cavalli, gli allibratori, i gestori delle
sale di corse e le agenzie di accettazione per il riversamento al
totalizzatore, che ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 marzo
1942, n. 315, sono delegati dalla UNIRE all'esercizio delle scommesse
sulle corse dei cavalli, devono munirsi, per esercitare la predetta
attivita', della licenza di polizia prevista dall'articolo 88 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Sulle licenze che sono valide esclusivamente per i locali in esse
indicati, sono annotati gli ippodromi per i quali l'UNIRE ha delegato
l'esercizio delle scommesse.