Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 213 del 19/04/1967 (Pubblicata nella G.U. del 24 aprile 1967 n. 103)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 1967, n. 31, recante modificazioni alla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 1967, n. 31, recante modificazioni alla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
E' convertito in legge il decreto-legge 23 febbraio 1967, n. 31,
recante modificazioni alla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, che ha
convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 18 novembre
1966, n. 976, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la
ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle
alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966, con le seguenti
modificazioni:
All'articolo 1 sono aggiunti i seguenti commi:
"Le imprese artigiane danneggiate ammesse ai benefici del
presente decreto possono altresi' ottenere i finanziamenti previsti
dal comma precedente per somme eccedenti i tre milioni e non
superiori a otto alle stesse condizioni previste nel medesimo comma
precedente, per la durata massima di cinque anni, purche' la relativa
domanda sia presentata agli istituti di credito entro il 31 luglio
1967.
Le provvidenze previste dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e
seguenti, sono estese anche ai territori colpiti da movimenti franosi
verificatisi in conseguenza delle alluvioni e mareggiate dell'autunno
1966".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 aprile 1967
SARAGAT
MORO - ANDREOTTI - PIERACCINI
- COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
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