Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 233 del 11/04/1967 (Pubblicata nella G.U. del 2 maggio 1967 n. 110)
Estensione dell'indennità di marcia al personale della marina con destinazione a terra e degli assegni vitto a talune mense della Marina militare e dell'Aeronautica militare.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'indennita'  giornaliera di marcia prevista dal regolamento per le
indennita'  eventuali  dell'Esercito,  approvato con regio decreto 19
aprile  1907,  n.  201,  e successive modificazioni, e' estesa, nella
misura  vigente  nel tempo per il personale di detta forza armata, al
personale  e  ai  reparti seguenti della Marina militare che svolgono
servizi a terra:
    a) militari di qualsiasi grado che si recano fuori dell'ordinaria
residenza per prendere parte ad esercitazioni collettive;
    b)  reparti  che  si  trasferiscono da una ad altra residenza per
ragioni di servizio collettivo o di carattere prettamente militare;
    c)  drappelli  impiegati  nella  sistemazione  dei campi di tiro,
quando obbligati a pernottare fuori della sede;
    d)  reparti  in  viaggio  collettivo che debbono pernottare fuori
della sede.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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