Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 233 del 11/04/1967 (Pubblicata nella G.U. del 2 maggio 1967 n. 110)
Estensione dell'indennità di marcia al personale della marina con destinazione a terra e degli assegni vitto a talune mense della Marina militare e dell'Aeronautica militare.
Estensione dell'indennità di marcia al personale della marina con destinazione a terra e degli assegni vitto a talune mense della Marina militare e dell'Aeronautica militare.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'indennita' giornaliera di marcia prevista dal regolamento per le
indennita' eventuali dell'Esercito, approvato con regio decreto 19
aprile 1907, n. 201, e successive modificazioni, e' estesa, nella
misura vigente nel tempo per il personale di detta forza armata, al
personale e ai reparti seguenti della Marina militare che svolgono
servizi a terra:
a) militari di qualsiasi grado che si recano fuori dell'ordinaria
residenza per prendere parte ad esercitazioni collettive;
b) reparti che si trasferiscono da una ad altra residenza per
ragioni di servizio collettivo o di carattere prettamente militare;
c) drappelli impiegati nella sistemazione dei campi di tiro,
quando obbligati a pernottare fuori della sede;
d) reparti in viaggio collettivo che debbono pernottare fuori
della sede.
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