Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 25 del 04/02/1967 (Pubblicata nella G.U. del 24 febbraio 1967 n. 49)
Integrazione di fondi per l'esecuzione a cura dell'ANAS di lavori di sistemazione, miglioramento ed adeguamento delle strade statali di primaria importanza.
    La Camera dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Per  il  completamento  dell'attuazione  -  a  cura  ed  a   carico
dell'Azienda nazionale autonoma  delle  strade  -  del  programma  di
sistemazione,  miglioramento  ed  adeguamento  delle  strade  statali
rientranti fra gli itinerari internazionali e le  arterie  di  grande
circolazione, predisposto ai termini dell'articolo 5 della  legge  13
agosto 1959, n. 904, e' autorizzata la spesa di lire 43 miliardi,  da
ripartirsi in ragione di lire 24 miliardi nell'anno 1966 e di lire 19
miliardi nell'anno 1967. 
  Sulle somme stesse grava, nella  misura  dell'1,50  per  cento,  la
quota  oneri  generali  da   attribuirsi   all'ANAS   in   dipendenza
dell'attuazione del programma stradale ed autostradale. 
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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