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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il primo comma dell'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e'
sostituito dal seguente:
"Ai cittadini italiani, i quali siano stati perseguitati, a seguito
dell'attivita' politica da loro svolta contro il fascismo
anteriormente all'8 settembre 1943, e abbiano subito una perdita
della capacita' lavorativa in misura non inferiore al 30 per cento,
verra' concesso, a carico del bilancio dello Stato, un assegno
vitalizio di benemerenza in misura pari a quello previsto dalla
tabella C annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, compresi i
relativi assegni accessori, per il raggruppamento gradi:
ufficiali inferiori".
Al secondo comma del medesimo articolo 1 la lettera c) e'
sostituita dalla seguente:
"c) atti di violenza o sevizie subiti in Italia o all'estero ad
opera di persone alle dipendenze dello Stato o appartenenti a
formazioni militari o paramilitari fasciste, o di emissari del
partito fascista".