Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 267 del 13/05/1967 (Pubblicata nella G.U. del 16 maggio 1967 n. 122 (suppl. ord.))
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, relativo all'attuazione di interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  E'  convertito  in  legge  il  decreto-legge  17 marzo 1967, n. 80,
relativo  all'attuazione  di  interventi  nel  settore  dei  prodotti
ortofrutticoli, con le seguenti modificazioni:
  Il primo comma dell'articolo 1 e' sostituto dal seguente:
  "Durante  il  triennio  1967-1969,  qualora per alcuno dei prodotti
ortofrutticoli  di cui all'allegato I del regolamento della Comunita'
economica europea n. 159/66 del 25 ottobre 1966, sia stata accertata,
ai  sensi  del  seguente  articolo,  una situazione di grave crisi di
mercato,   il   Ministro  per  l'agricoltura  e  le  foreste  dispone
l'intervento  dell'AIMA,  che provvede in conformita' dell'articolo 7
del  citato  regolamento  comunitario  e  nei modi previsti dalla sua
legge istitutiva".
  L'alinea  2  del  secondo comma dell'articolo 3 e' sostituita dalla
seguente:
    "2)  un  direttore  generale,  o  un  funzionario  di equivalente
qualifica,  per  ciascuno  dei  Ministeri  degli  affari  esteri, del
bilancio    e    della    programmazione   economica,   del   tesoro,
dell'industria,  commercio  e  artigianato,  del  lavoro e previdenza
sociale, del commercio con l'estero e della sanita'".
  Al  secondo  comma  dell'articolo  3 e' aggiunta la seguente alinea
8-bis:
  "Cinque  rappresentanti  dei produttori ortofrutticoli, fra i quali
uno  rappresentante  dei concedenti a mezzadria o a colonia parziaria
ed uno rappresentante dei compartecipanti".
  Al  secondo  comma  dell'articolo 3 l'alinea 16 e' sostituita dalla
seguente:
  "Quattro esperti nei problemi inerenti alla produzione e al mercato
dei  prodotti  ortofrutticoli, di cui uno designato dall'Associazione
nazionale  dei  Comuni d'Italia, prescelto tra I direttori di mercati
ortofrutticoli".
  Il secondo comma dell'articolo 10 e' sostituito dal seguente:
  "I  certificati  medesimi  e  le  relative cedole sono equiparati a
tutti  gli  effetti  ai  titoli  di  debito pubblico e loro rendite e
godono  delle  garanzie,  privilegi  e  benefici  ad  essi concessi e
possono   essere   sottoscritti,   anche   in  deroga  ai  rispettivi
ordinamenti,  dagli  Enti  di  qualsiasi natura esercenti il credito,
l'assicurazione  e  la  previdenza,  nonche'  dalla  Cassa depositi e
prestiti".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 13 maggio 1967

                               SARAGAT

                                          MORO - RESTIVO - PIERACCINI
                                                - PRETI - COLOMBO - -
                                                  ANDREOTTI - Bosco -
                                                  TOLLOY - MARIOTTI -

Visto, il Guardasigilli: REALE
 
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