Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 268 del 13/05/1967 (Pubblicata nella G.U. del 16 maggio 1967 n. 122 (suppl. ord.))
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 81, relativo all'organizzazione del controllo per l'applicazione delle norme comunitarie dl qualità dei prodotti ortofrutticoli.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 81, relativo all'organizzazione del controllo per l'applicazione delle norme comunitarie dl qualità dei prodotti ortofrutticoli.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
E' convertito in legge il decreto-legge 17 marzo 1967, n. 81,
relativo alla organizzazione del controllo per la applicazione delle
norme comunitarie di qualita' dei prodotti ortofrutticoli, con le
seguenti modificazioni:
All'articolo 1 sono aggiunti i seguenti commi:
"Non sono soggetti sul mercato interno all'obbligo di conformita'
alle norme di qualita':
a) i prodotti venduti o forniti dal produttore a centro di
condizionamento e di imballaggio o a centri di deposito o avviati
dall'azienda del produttore verso tali centri;
b) i prodotti avviati da centri di deposito verso centri di
condizionamento e di imballaggio;
c) i prodotti esposti per la vendita, messi in vendita, venduti,
forniti, o commercializzati in altro modo dal produttore nei luoghi
di vendita all'ingrosso, fra i quali i mercati situati nella zona di
produzione;
d) i prodotti avviati da questi luoghi di vendita all'ingrosso
verso centri di condizionamento e di imballaggio o verso centri di
deposito situati nella stessa zona di produzione.
Non sono soggetti all'obbligo di conformita' alle norme di
qualita':
a) i prodotti avviati verso industrie trasformatrici;
b) i prodotti ceduti al consumatore per il suo fabbisogno
personale da parte del produttore nell'azienda di quest'ultimo.
Per i prodotti di cui al comma secondo e comma terzo, lettera a),
deve essere fornita la prova che essi rispondono alle condizioni
previste, in particolare per quanto riguarda la loro destinazione".
Al primo comma dell'articolo 2 sono aggiunte, in fine, le parole:
"e col Ministro per la sanita'".
Il secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma dell'articolo 2
sono sostituiti dal seguente:
"I controlli necessari per verificare che i prodotti di cui al
precedente articolo siano conformi alle norme di qualita', nonche'
alle prescrizioni di cui agli articoli 3 e 4, secondo comma, del
Regolamento n. 158 della Comunita' economica europea, sono esercitati
dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA),
in collaborazione con gli ispettorati provinciali della
alimentazione, avvalendosi anche del personale che potra' essere
posto a disposizione dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste o
da altre Amministrazioni statali, dagli Enti di sviluppo agricolo e
da altre pubbliche Amministrazioni, con le modalita' da stabilire con
i decreti di cui al primo comma del presente articolo".
L'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
"Salvo quanto disposto dal secondo e terzo comma dell'articolo 1
del presente decreto, le persone incaricate dello svolgimento delle
funzioni di controllo, di cui al precedente articolo, hanno facolta'
di accesso nei luoghi in cui sono esposti per la vendita, messi in
vendita o altrimenti posti in commercio i prodotti soggetti alla
regolamentazione qualitativa di cui al presente decreto, e possono
richiedere l'intervento degli ufficiali e agenti di polizia
giudiziaria.
Chiunque impedisca l'espletamento delle dette funzioni al personale
sopra indicato o comunque ne ostacoli l'esercizio e' punito con la
multa da lire 20.000 a lire 200.000, salvo che il fatto non
costituisca piu' grave reato".
Il primo comma dell'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
"Per le violazioni delle norme di qualita' di cui al precedente
articolo 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma entro un limite minimo di lire 5000 ed un massimo di lire
400.000, in rapporto alla gravita' dell'infrazione commessa ed al
valore del prodotto".
Il primo comma dell'articolo 10 e' sostituito dal seguente:
"A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
per i prodotti di cui all'allegato A, e dal 1 gennaio 1968 per quelli
di cui all'allegato B, le norme di qualita', stabilite dai
Regolamenti della Comunita' economica europea, sostituiscono anche,
ad ogni effetto, la disciplina prevista dal decreto ministeriale 7
agosto 1959, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 1959,
n. 200, recante norme per la classificazione e l'impacco dei prodotti
ortofrutticoli e per la regolamentazione dei relativi imballaggi".
L'articolo 11 e' sostituito dal seguente:
"Le norme comunitarie relative ai requisiti di qualita' dei
prodotti ortofrutticoli, nonche' agli imballaggi ed alle indicazioni
obbligatorie relative ai prodotti stessi sono pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, in allegato al presente
decreto".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 maggio 1967
SARAGAT
MORO - TOLLOY - REALE -
PIERACCINI - COLOMBO -
RESTIVO - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
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