Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 270 del 19/04/1967 (Pubblicata nella G.U. del 17 maggio 1967 n. 123)
Disciplina del rapporto di lavoro del personale estraneo all'Amministrazione dello Stato assunto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il completamento e aggiornamento della Carta geologica d'Italia, ai sensi della legge 3 gennaio 1960, n. 15.
Disciplina del rapporto di lavoro del personale estraneo all'Amministrazione dello Stato assunto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il completamento e aggiornamento della Carta geologica d'Italia, ai sensi della legge 3 gennaio 1960, n. 15.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le prestazioni dei geologi e tecnici specializzati, estranei
all'Amministrazione dello Stato, utilizzati dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato in applicazione
dell'articolo 2 della legge 3 gennaio 1960, n. 15, sono regolate da
apposito disciplinare da emanare dall'Amministrazione interessata
d'intesa con il Ministero del tesoro, non oltre sei mesi dalla
entrata in vigore della presente legge.
Il disciplinare avra' effetto dal 10 marzo 1966.
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