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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le misure delle sanzioni amministrative previste a carico dei
datori di lavoro inadempienti agli obblighi di cui all'articolo 50,
commi secondo, terzo e quarto del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonche'
delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 51 del medesimo
testo unico possono essere graduate entro i limiti massimi stabiliti
dalle norme predette sulla base di criteri di carattere generale da
determinarsi dai Consigli di amministrazione degli Istituti
assicuratori interessati.
Tali criteri debbono essere approvati dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale.