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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 7 miliardi per far fronte agli
oneri dipendenti dall'applicazione delle leggi 9 maggio 1950, n. 329,
23 ottobre 1963, n. 1481 e 21 giugno 1964, n. 463, per la revisione
dei prezzi contrattuali delle opere pubbliche di competenza
dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, autorizzate da leggi
speciali, le cui disponibilita' globali o annuali risultino esaurite.
La detta somma, ripartita in ragione di lire 3 miliardi
nell'esercizio 1966 e di lire 4 miliardi nell'esercizio 1967, sara'
iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa
dell'A.N.A.S. per gli esercizi medesimi.
Le somme non impegnate entro il 31 dicembre di ciascuno degli
esercizi suindicati saranno utilizzabili negli esercizi successivi.