Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 310 del 03/05/1967 (Pubblicata nella G.U. del 26 maggio 1967 n. 130)
Nuove norme sul trattamento economico dei professori e degli assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Nella  legge  9  febbraio  1963,  n.  248,  all'articolo 2, dopo il
secondo  comma,  e'  inserito,  con  effetto dalla data di entrata in
vigore della legge predetta, il seguente comma:
  "Il   periodo   di   insegnamento  per  incarico,  reso  presso  le
Universita'  e  gli  Istituti  di istruzione superiore nonche' presso
l'Accademia  navale, l'Accademia aeronautica e l'Istituto idrografico
della   Marina,   anteriormente   alla  nomina  a  straordinario,  da
professori  inclusi  in  terna  o  dichiarati  maturi  in  concorsi a
cattedre  universitarie  o col possesso dell'abilitazione alla libera
docenza,  e' valutato per meta' e comunque per non oltre quattro anni
ai  fini  dell'anzianita'  occorrente  per il conseguimento del terzo
coefficiente di stipendio".
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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