Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 310 del 03/05/1967 (Pubblicata nella G.U. del 26 maggio 1967 n. 130)
Nuove norme sul trattamento economico dei professori e degli assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina.
Nuove norme sul trattamento economico dei professori e degli assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Nella legge 9 febbraio 1963, n. 248, all'articolo 2, dopo il
secondo comma, e' inserito, con effetto dalla data di entrata in
vigore della legge predetta, il seguente comma:
"Il periodo di insegnamento per incarico, reso presso le
Universita' e gli Istituti di istruzione superiore nonche' presso
l'Accademia navale, l'Accademia aeronautica e l'Istituto idrografico
della Marina, anteriormente alla nomina a straordinario, da
professori inclusi in terna o dichiarati maturi in concorsi a
cattedre universitarie o col possesso dell'abilitazione alla libera
docenza, e' valutato per meta' e comunque per non oltre quattro anni
ai fini dell'anzianita' occorrente per il conseguimento del terzo
coefficiente di stipendio".
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