Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 36 del 12/02/1967 (Pubblicata nella G.U. del 25 febbraio 1967 n. 50)
Modifiche al testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari e nuove disposizioni in materia di formazione professionale dei lavoratori.
Modifiche al testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari e nuove disposizioni in materia di formazione professionale dei lavoratori.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il primo comma dell'articolo 50 del testo unico delle norme sugli
assegni familiari approvato con il decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e modificato dalla legge 17
ottobre 1961, n. 1038, e' sostituito dal seguente:
"Al bilancio di ciascun esercizio della gestione fanno carico: gli
oneri e le spese speciali di essa; la quota parte delle spese
generali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, da
determinarsi annualmente dal Consiglio di amministrazione
dell'Istituto, su conforme parere del Comitato speciale per gli
assegni familiari, sulla base dei costi effettivi della gestione, ivi
compresa la contribuzione dovuta per il funzionamento
dell'Ispettorato del lavoro a norma dell'articolo 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520;
un contributo, determinato con decreto del Ministro per il lavoro e
la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro,
sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari, da versarsi
al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui
all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, per essere
destinato all'Istituto nazionale per l'addestramento e il
perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), all'Ente
nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC),
all'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore
artigiano (INIASA), ad Enti giuridicamente riconosciuti che, senza
scopi di lucro, perseguano a norma di statuto finalita' di formazione
professionale dei lavoratori, nonche' ad Enti a carattere nazionale,
anche se non giuridicamente riconosciuti, che perseguano, senza scopo
di lucro, le medesime finalita' e abbiano l'idoneita' tecnica e
organizzativa necessaria. Tale idoneita' e' accertata
dall'Ispettorato del lavoro".
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
