Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 370 del 29/05/1967 (Pubblicata nella G.U. del 13 giugno 1967 n. 146)
Modifiche al decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, concernente sospensione dell'imposta di fabbricazione sui filati di lana ed istituzione di un'addizionale speciale all'imposta generale sull'entrata per le materie prime tessili di lana, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309.
Modifiche al decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, concernente sospensione dell'imposta di fabbricazione sui filati di lana ed istituzione di un'addizionale speciale all'imposta generale sull'entrata per le materie prime tessili di lana, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il primo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 7 ottobre 1965, n.
1118, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1965, n.
1309, e' sostituito dal seguente:
"Nel periodo di sospensione dell'imposta di fabbricazione e della
corrispondente sovrimposta di confine per i filati di lana di cui al
precedente articolo 1, per gli atti economici relativi al commercio
delle seguenti materie prime tessili contemplate dalla tabella
allegato A alla legge 12 agosto 1957, n. 757, modificata dalla legge
21 marzo 1958, n. 267, in aggiunta all'aliquota della imposta
generale sull'entrata, dovuta una volta tanto, a norma dell'articolo
2 della citata legge 12 agosto 1957, n. 757, e successive
modificazioni ed all'addizionale di cui alla legge 15 novembre 1964,
n. 1162, si applica sulla entrata imponibile l'addizionale speciale
nelle misure sotto indicate:
645 lane in massa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4%
ex 646 peli fini non nominati ne' compresi altrove, in massa,
esclusi
quelli di coniglio, di lepre, di castoro e di nutria. . . . 4%
647 peli grossolani di animali della specie bovina ed equina
(eccettuati i crini) e di capra comune e simili, e loro
cascami, puri o misti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4%
648 cascami di lana e di peli fini, puri o misti. . . . . . . . 4%
649 sfilacciati di lana o di peli fini, puri o misti. . . . . . 4%
650 lane e peli, cardati o pettinati. . . . . . . . . . . . . . 4%
757 stracci (avanzi, ritagli e cimose di tessuti o di feltro,
anche nuovi, oggetti cuciti, usati, inservibili all'uso loro
proprio, vecchie reti, cordami fuori uso e simili) non
utilizzabili che per la sfilacciatura, per la fabbricazione
della pasta per carta, per pulitura di macchine od altri
simili usi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4%"
L'articolo 4 del decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito,
con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, e'
sostituito dal seguente:
"L'addizionale speciale prevista dal precedente articolo 3 non e'
dovuta quando le materie prime tessili ivi contemplate vengano
acquistate nel territorio dello Stato od importate dall'estero da
imprese produttrici di feltri battuti ovvero da ditte che producono
filati diversi da quelli contemplati dal precedente articolo 1,
contenenti lana in quantita' non superiore al 10 per cento.
A tal fine le imprese produttrici di feltri battuti devono
dichiarare, sotto la loro esclusiva responsabilita', alle Intendenze
di finanza, per gli acquisti nel territorio dello Stato, o alla
dogana, per l'importazione dall'estero, l'attivita' da esse
esercitata indicando gli stabilimenti o laboratori in cui l'attivita'
stessa viene svolta e la loro potenzialita' ed allegando a tale
dichiarazione un certificato della Camera di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura, nella cui circoscrizione l'impresa ha la
propria sede, attestante le veridicita' della dichiarazione stessa
nonche' un certificato del competente Ufficio tecnico delle imposte
di fabbricazione attestante che l'impresa interessata non esercita
l'attivita' di filatura.
Allo stesso scopo i fabbricanti che producono filati contenenti
lana in quantita' non superiore al 10 per cento debbono esibire alle
Intendenze di finanza per gli acquisti nel territorio dello Stato
delle materie prime tessili contemplate dal precedente articolo 3, o
alla Dogana per l'importazione dall'estero delle stesse materie
prime, apposito certificato rilasciato dai competenti Uffici tecnici
delle imposte di fabbricazione dal quale risulti che la ditta
interessata esercita la produzione di tali filati.
Qualora le materie prime tessili acquistate nel territorio dello
Stato o importate dall'estero, ai sensi del primo comma del presente
articolo, vengano impiegate dall'acquirente o dall'importatore nella
produzione di manufatti diversi da quelli contemplati dallo stesso
primo comma ovvero vendute ad imprese esercenti attivita' diverse da
quelle indicate nel comma medesimo, colui che utilizza le materie
prime per i detti impieghi ovvero il venditore di esse e' tenuto ad
assolvere la addizionale speciale prevista dal precedente articolo 3
commisurata rispettivamente al prezzo all'ingrosso all'atto del
passaggio al reparto d'impiego ovvero al prezzo di vendita
effettivamente praticato, mediante emissione di fattura o di altro
equivalente documento".
Il primo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 7 ottobre 1965, n.
1118, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1965, n.
1309, e' sostituito dal seguente:
"Nel periodo in cui restera' in vigore l'addizionale speciale
istituita dal precedente articolo 3, per i prodotti tessili di
seguito indicati, la restituzione della imposta generale sull'entrata
all'esportazione e la corrispondente imposizione di conguaglio
all'importazione, prevista dalla legge 12 agosto 1957, n. 757, e
successive modificazioni, sono aumentate in relazione al maggior
onere derivante dall'addizionale medesima, mediante la applicazione
delle seguenti aliquote integrative:
a) prodotti di cui all'articolo 12, lettera b), della legge 12
agosto 1957, n. 757, modificata dalla legge 21 marzo 1958, n. 267,
contenenti lane, peli o crini in quantita' superiore al 10 per cento:
1,35 per cento;
b) prodotti elencati nella tabella allegato B alfa, legge 12
agosto 1957, n. 757, modificata dalla legge 21 marzo 1958, n. 267,
contenenti lane, peli o crini in quantita' superiore al 10 per cento:
1,90 per cento esclusi i feltri battuti;
c) prodotti elencati nella tabella allegato C alla legge 12
agosto 1957, n. 757, modificata dalla legge 21 marzo 1958, n. 267,
contenenti lane, peli o crini in quantita' superiore al 10 per cento:
2,50 per cento".
Il secondo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 7 ottobre 1965,
n. 1118, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1965
n. 1309, e' soppresso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 maggio 1967
SARAGAT
MORO - PRETI - COLOMBO -
PIERACCINI - ANDREOTTI -
TOLLOY
Visto, il Guardasigilli: REALE
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
