Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 395 del 18/05/1967 (Pubblicata nella G.U. del 16 giugno 1967 n. 149)
Controllo delle erogazioni, per spese di esercizio e patrimoniali, effettuate dalle gestioni governative di pubblici servizi di trasporto.
Controllo delle erogazioni, per spese di esercizio e patrimoniali, effettuate dalle gestioni governative di pubblici servizi di trasporto.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Le gestioni governative dei pubblici servizi di trasporto in
concessione, condotte dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione
civile ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto-legge 5 giugno
1936, n. 1336, o per effetto di qualsiasi altra disposizione, sono
sottoposte a revisione amministrativo-contabile effettuata da un
Collegio di revisori composto da tre membri nominati con decreto del
Ministro per i trasporti e per l'aviazione 4 civile, di concerto col
Ministro per il tesoro.
Il Collegio e' composto da un magistrato della Corte dei conti, con
funzioni di presidente, designato dal presidente della Corte dei
conti, da un funzionario della carriera direttiva del Ministero dei
trasporti e della aviazione civile e da un funzionario della carriera
direttiva del Ministero del tesoro. Esso e' nominato per un triennio
ed i suoi membri possono essere riconfermati.
Qualora se ne ravvisi l'opportunita', in relazione alla consistenza
ed alle dimensioni delle gestioni di cui al primo comma, possono
essere istituiti, con le forme e nei modi previsti nel presente
articolo, Collegi di revisori per singole gestioni e per gruppi di
esse.
I revisori svolgono il loro mandato a norma dell'articolo 2403 e
seguenti del Codice civile in quanto applicabili e riferiscono
all'Amministrazione, semestralmente, sull'andamento delle gestioni
stesse e, annualmente, sui relativi bilanci di esercizio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 maggio 1967
SARAGAT
MORO - SCALFARO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
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