Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 40 del 15/02/1967 (Pubblicata nella G.U. del 28 febbraio 1967 n. 53)
Modificazioni ed aggiunte alla legge 26 marzo 1958, n. 425, relativa allo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
Modificazioni ed aggiunte alla legge 26 marzo 1958, n. 425, relativa allo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'ultimo comma dell'articolo 17 della legge 26 marzo 1958, n. 425,
e' integrato con il seguente periodo:
"Il complessivo periodo di due anni viene aumentato di quel
periodo, comunque non superiore a 18 mesi, del quale gli interessati
beneficiano come trattamento di malattia in eccedenza a quello
ordinario e relativa proroga previsti dal successivo articolo 90, in
relazione all'obbligo della conservazione del posto di lavoro
stabilito, a favore dei tubercolotici ricoverati in luoghi di cura,
dall'articolo 10 della legge 28 febbraio 1953, n. 86".
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