Leggi d'Italia

CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.

(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 40 del 15/02/1967 (Pubblicata nella G.U. del 28 febbraio 1967 n. 53)
Modificazioni ed aggiunte alla legge 26 marzo 1958, n. 425, relativa allo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'ultimo  comma dell'articolo 17 della legge 26 marzo 1958, n. 425,
e' integrato con il seguente periodo:
  "Il  complessivo  periodo  di  due  anni  viene  aumentato  di quel
periodo,  comunque non superiore a 18 mesi, del quale gli interessati
beneficiano  come  trattamento  di  malattia  in  eccedenza  a quello
ordinario  e relativa proroga previsti dal successivo articolo 90, in
relazione   all'obbligo  della  conservazione  del  posto  di  lavoro
stabilito,  a  favore dei tubercolotici ricoverati in luoghi di cura,
dall'articolo 10 della legge 28 febbraio 1953, n. 86".
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022