Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 401 del 18/05/1967 (Pubblicata nella G.U. del 17 giugno 1967 n. 150)
Istituzione di uffici oggetti rinvenuti negli aeroporti del territorio nazionale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  In  deroga  a  quanto  stabilito  dall'articolo  927 e seguenti del
Codice  civile, nell'ambito degli aeroporti sul territorio nazionale,
possono  essere  istituiti con decreto del Ministro per i trasporti e
dell'aviazione civile, appositi uffici cui vengono consegnate le cose
ritrovate,  sia  nelle  aerostazioni, sia a bordo degli aeromobili in
sosta.
  Se  si  tratta  di  oggetti  allo  stato estero, essi devono essere
custoditi  in  apposito  locale,  con  la  osservanza delle modalita'
previste  dalle  disposizioni  doganali per i magazzini di proprieta'
privata, in quanto applicabili.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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