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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Al personale militare e agli impiegati civili dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica addetti alla manipolazione, trasporto,
immagazzinamento e conservazione di sostanze pericolose:
negli stabilimenti di produzione, di lavorazione e di
sperimentazione;
nei gabinetti scientifici e nei laboratori tecnici ad impianto
fisso a terra o facenti parte di tale impianto;
nei depositi e magazzini di riserva territoriale dell'Esercito;
nei depositi e magazzini di rifornimento a terra della Marina;
nei depositi e magazzini centrali dell'Aeronautica e loro
distaccamenti, e' attribuita, a seconda dell'entita' del rischio e
per ogni giorno di effettivo esercizio delle attivita' predette, una
indennita' giornaliera di rischio nelle misure indicate nell'annessa
tabella A.