Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 572 del 09/07/1967 (Pubblicata nella G.U. del 28 luglio 1967 n. 188)
Modifica agli articoli 57 e 91 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.
Modifica agli articoli 57 e 91 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il sesto comma dell'articolo 57 del testo unico delle norme sulla
circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e' sostituito dai seguenti due:
"Chiunque, senza l'autorizzazione prevista dal comma terzo,
adibisce a trasporto di persone un veicolo destinato a trasporto di
cose, e' punito con l'ammenda da lire 25.000 a lire 100.000.
Chiunque adibisce ad uso pubblico un veicolo destinato ad uso
privato, ovvero adibisce un veicolo ad uso pubblico diverso da quello
per il quale e' stata rilasciata la carta di circolazione, e' punito
con la sospensione dell'efficacia della carta di circolazione stessa
per un periodo da 4 a 8 mesi, tenuto conto delle precedenti
infrazioni al divieto commesse dal titolare della carta di
circolazione, nonche' dal conducente sorpreso alla guida del veicolo.
Tale sospensione e' disposta dall'Ispettorato della motorizzazione
civile".
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