Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 574 del 11/07/1967 (Pubblicata nella G.U. del 28 luglio 1967 n. 188)
Modifiche alla legge 29 marzo 1956, n. 288, sullo stato giuridico e sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
Modifiche alla legge 29 marzo 1956, n. 288, sullo stato giuridico e sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'ufficiale che cessi o abbia cessato dal servizio permanente per
eta' ovvero per ferite, lesioni od infermita' e sia o sia stato
collocato nella riserva o in congedo assoluto, al compimento in tali
posizioni di un periodo corrispondente a quello indicato nel primo
comma dell'articolo 42 della legge 29 marzo 1956, n. 288, ha diritto
alla riliquidazione della pensione sulla base dell'ultimo stipendio
percepito, maggiorato degli aumenti biennali di cui all'articolo 1
del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19,
relativi al periodo suddetto.
Analogo beneficio compete, al termine del periodo di cui al comma
precedente, in relazione alla minore durata di permanenza
nell'ausiliaria, all'ufficiale nei cui confronti trovi o abbia
trovato applicazione il secondo comma del citato articolo 42.
Durante il tempo computato ai fini della maggiorazione degli
aumenti biennali dello stipendio prevista dal presente articolo,
l'ufficiale e' assoggettato alla ritenuta del 6 per cento in conto
entrata Tesoro, a meno che non cessi o abbia cessato dal servizio
permanente per ferite, lesioni o infermita' riportate o aggravate a
causa di guerra, nel qual caso la ritenuta e' del 2 per cento.
Per l'ufficiale che alla data di entrata in vigore della presente
legge abbia cessato dal servizio permanente, il pagamento della
ritenuta di cui al comma precedente si effettua all'atto della
riliquidazione della pensione, previo conguaglio con la ritenuta del
2 per cento a suo tempo operata.
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
