Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 583 del 13/07/1967 (Pubblicata nella G.U. del 29 luglio 1967 n. 189)
Miglioramenti del trattamento posto a carico del Fondo Speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e modifiche alle leggi 4 dicembre 1956, n. 1450 e 11 dicembre 1962, n. 1790.
Miglioramenti del trattamento posto a carico del Fondo Speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e modifiche alle leggi 4 dicembre 1956, n. 1450 e 11 dicembre 1962, n. 1790.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Maggiorazione delle pensioni dirette)
Le pensioni dirette dovute dal Fondo speciale di previdenza per il
personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, in corso di
godimento alla data del 1 gennaio 1965, sono maggiorate, a decorrere
dalla stessa data, delle misure percentuali appresso indicate:
60 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza
anteriore al 10 gennaio 1948;
55 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza
compresa nel periodo tra il 1 gennaio 1948 ed il 31 dicembre 1949;
50 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza
compresa nel periodo tra il 1 gennaio 1950 ed il 31 dicembre 1952;
40 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza
compresa nel periodo tra il 10 gennaio 1953 ed il 31 dicembre 1954;
35 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza
compresa nel periodo tra il 1 gennaio 1955 ed il 31 dicembre 1956;
30 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza
compresa nell'anno 1957;
24 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza
compresa nell'anno 1958;
18 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza
compresa nell'anno 1959;
15 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza
compresa nell'anno 1960;
10 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza
compresa nell'anno 1961;
5 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza
compresa nell'anno 1962;
2 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza
compresa nell'anno 1963.
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
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