Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 583 del 13/07/1967 (Pubblicata nella G.U. del 29 luglio 1967 n. 189)
Miglioramenti del trattamento posto a carico del Fondo Speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e modifiche alle leggi 4 dicembre 1956, n. 1450 e 11 dicembre 1962, n. 1790.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
               (Maggiorazione delle pensioni dirette)

  Le  pensioni dirette dovute dal Fondo speciale di previdenza per il
personale  addetto  ai  pubblici  servizi  di  telefonia, in corso di
godimento  alla data del 1 gennaio 1965, sono maggiorate, a decorrere
dalla stessa data, delle misure percentuali appresso indicate:
    60  per  cento,  se la pensione e' stata liquidata con decorrenza
anteriore al 10 gennaio 1948;
    55  per  cento,  se la pensione e' stata liquidata con decorrenza
compresa nel periodo tra il 1 gennaio 1948 ed il 31 dicembre 1949;
    50  per  cento,  se la pensione e' stata liquidata con decorrenza
compresa nel periodo tra il 1 gennaio 1950 ed il 31 dicembre 1952;
    40  per  cento,  se la pensione e' stata liquidata con decorrenza
compresa nel periodo tra il 10 gennaio 1953 ed il 31 dicembre 1954;
    35  per  cento,  se la pensione e' stata liquidata con decorrenza
compresa nel periodo tra il 1 gennaio 1955 ed il 31 dicembre 1956;
    30  per  cento,  se la pensione e' stata liquidata con decorrenza
compresa nell'anno 1957;
    24  per  cento,  se la pensione e' stata liquidata con decorrenza
compresa nell'anno 1958;
    18  per  cento,  se la pensione e' stata liquidata con decorrenza
compresa nell'anno 1959;
    15  per  cento,  se la pensione e' stata liquidata con decorrenza
compresa nell'anno 1960;
    10  per  cento,  se la pensione e' stata liquidata con decorrenza
compresa nell'anno 1961;
    5  per  cento,  se  la pensione e' stata liquidata con decorrenza
compresa nell'anno 1962;
    2  per  cento,  se  la pensione e' stata liquidata con decorrenza
compresa nell'anno 1963.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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