Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 585 del 14/07/1967 (Pubblicata nella G.U. del 29 luglio 1967 n. 189)
Estensione degli assegni familiari ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti familiari.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  decorrere  dal 1 gennaio 1967 ai coltivatori diretti, mezzadri e
coloni  parziari,  capi famiglia, che hanno diritto all'assicurazione
obbligatoria  per  l'invalidita' e vecchiaia ai sensi dell'articolo 1
della  legge  26  ottobre  1957,  n.  1047, e successive modifiche ed
integrazioni, spettano gli assegni familiari per i figli e le persone
equiparate a carico secondo le norme contenute nella presente legge.
  A questi effetti si considerano capi famiglia:
    1) il padre di figli aventi l'eta' prevista dall'articolo 2;
    2)  la  madre  di  figli, aventi l'eta' prevista dall'articolo 2,
quando  sia  vedova, o nubile con prole non riconosciuta dal padre, o
separata  o abbandonata dal marito e con a carico i figli o che abbia
il  marito  invalido permanente al lavoro o disoccupato e non fruente
di  indennita' di disoccupazione, od in servizio militare, sempreche'
non  rivesta  il  grado  di  ufficiale o sottufficiale, o detenuto in
attesa di giudizio o per espiazione di pena o assente perche' colpito
da provvedimenti di polizia.
  Si considerano altresi' capi famiglia:
    a)  i coltivatori diretti, mezzadri e coloni che abbiano a carico
e conviventi fratelli o sorelle o nipoti per la morte o l'abbandono o
l'invalidita' permanente al lavoro del padre, sempreche' la madre non
fruisca di assegni familiari;
    b)  i  coltivatori  diretti,  mezzadri e coloni a cui siano stati
regolarmente  affidati  minori  dagli  organi  competenti ai sensi di
legge.
  Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e
gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti nonche' quelli
nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge o, per i casi di cui
alle  lettere  a)  e  b),  i  fratelli o sorelle o nipoti ed i minori
regolarmente affidati dagli organi competenti ai sensi di legge.
 
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