Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 591 del 14/07/1967 (Pubblicata nella G.U. del 31 luglio 1967 n. 191)
Modifiche dell'articolo 53, n. 4, primo capoverso, e n. 5, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  L'articolo  53  del  decreto-legge  18  novembre  1966, numero 976,
convertito  nella  legge  23  dicembre  1966,  numero  1142, e' cosi'
modificato:
    al n. 4, il primo capoverso e' sostituito dal seguente:
    "In  deroga  alle  disposizioni,  previste  dal  regio decreto 28
settembre 1919, n. 2539, il soprintendente bibliografico di Firenze e
il  direttore  della Biblioteca nazionale centrale di Firenze possono
provvedere, nei limiti di spesa di un milione per ciascuna fornitura,
alla   provvista   diretta   di  mezzi,  attrezzature  e  manodopera,
occorrenti per il recupero, il trasporto ed il restauro del materiale
bibliografico appartenente agli Istituti bibliografici, statali e non
statali,  della  Toscana e per la esecuzione di lavori di restauro di
opere  di valore bibliografico o storico da effettuarsi in economia e
per  trattativa privata, con le procedure di urgenza di cui al citato
regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859";
    il n. 5 e' sostituito dal seguente:
    "5)  spese  per opere di edilizia scolastica prefabbricata per le
scuole   elementari  e  secondarie,  da  eseguire  con  le  modalita'
stabilite dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1358, lire 1.000 milioni.
    Per tali opere sono richiamate in vigore le disposizioni previste
dalla legge 26 gennaio 1963, n. 47".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 14 luglio 1967

                               SARAGAT

                                                 MORO - GUI - MANCINI
                                                            - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE
 
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