Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 62 del 24/02/1967 (Pubblicata nella G.U. del 13 marzo 1967 n. 65)
Istituzione di nuove cattedre universitarie, di nuovi posti di assistente universitario, e nuova disciplina degli incarichi di insegnamento universitario e degli assistenti volontari.
Istituzione di nuove cattedre universitarie, di nuovi posti di assistente universitario, e nuova disciplina degli incarichi di insegnamento universitario e degli assistenti volontari.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Nel periodo dall'anno accademico 1966-67 al 1970-71, sono
gradualmente istituiti 1.100 nuovi posti di professore universitario
di ruolo, cosi' distribuiti in ciascun anno:
150 nell'anno accademico 1966-67
150 " " 1967-68
240 " " 1968-69
270 " " 1969-70
290 " " 1970-71
I nuovi posti di professore di ruolo, da ripartire con decreto del
Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la pubblica
istruzione, sono riservati nella misura del 5 per cento per le
esigenze delle Facolta' e Scuole delle Universita' e degli Istituti
di istruzione universitaria, istituiti dopo il 31 dicembre 1965,
fermo restando lo stanziamento globale fissato dall'ultimo comma
dell'articolo 26 della legge 31 ottobre 1966, n. 942; della restante
parte, almeno il 30 per cento e' destinato al raddoppiamento delle
cattedre di ruolo con un numero di studenti superiori a 250. Per le
cattedre di ruolo relative ad insegnamenti clinici il raddoppiamento
puo' anche effettuarsi quando ai reparti annessi sia assegnato un
numero di letti superiore al massimo indicato dall'articolo 1, commi
quarto e quinto, del regolamento approvato con regio decreto 24
maggio 1925, n. 1144.
Il 10 per cento dei nuovi posti, che risulteranno disponibili dopo
le detrazioni di cui al comma precedente, e' riservato, ai sensi del
successivo articolo 6, per l'assegnazione alle Facolta' e Scuole che
richiedano l'apertura del concorso per quelle discipline, che siano
impartite continuativamente per incarico da almeno nove anni.
I posti di professore di ruolo riservati alle esigenze delle
Facolta' e Scuole delle Universita' e degli Istituti d'istruzione
universitaria istituiti dopo il 31 dicembre 1965, nonche' quelli
riservati alle Facolta' e Scuole che richiedano i concorsi per le
discipline impartite per incarico da almeno nove anni, qualora non
siano utilizzati entro il 31 dicembre 1971 per le finalita' cui sono
destinati, vanno assegnati alle Facolta' e Scuole con le modalita' di
cui al comma successivo.
La ripartizione dei posti non riservati al raddoppiamento tra le
Facolta' e Scuole delle Universita' e degli Istituti di istruzione
universitaria, esistenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, e' disposta con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, in
conformita' delle norme vigenti. Le richieste motivate delle Facolta'
e Scuole, formulate con riferimento ai singoli corsi di laurea e di
diploma, devono essere corredate dei pareri del Senato accademico e
del Consiglio di amministrazione.
Il Ministro per la pubblica istruzione, nella relazione annuale, di
cui all'articolo 38 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, sullo stato
della scuola, dara' anche notizia del rapporto esistente fra il
numero dei professori di ruolo o aggregati e degli assistenti di
ruolo ed il numero degli studenti iscritti presso ciascuna delle
Facolta' e Scuole dello stesso tipo.
La destinazione nominativa dei posti riservati al raddoppiamento
delle cattedre puo' essere disposta dal Ministro per la pubblica
istruzione anche se non sia formulata la richiesta da parte della
Facolta' e Scuola interessata, purche' ricorrano le condizioni di cui
al comma secondo. E' data precedenza alle cattedre il cui
insegnamento sia da almeno un biennio raddoppiato per incarico.
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