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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai direttori o reggenti di Ufficio locale dell'Amministrazione
delle poste e delle telecomunicazioni, nonche' agli ufficiali della
carriera esecutiva degli Uffici locali dell'Amministrazione stessa,
quando manchino una o piu' unita' rispetto all'assegno fissato ai
sensi del quinto e ottavo comma dell'articolo 10 della legge 2 marzo
1963, n. 307, che non possono essere sostituite con le unita' di
scorta, e' corrisposto con decorrenza 1 luglio 1967 - per remunerare
il maggior lavoro eseguito durante l'orario normale - un compenso
orario di intensificazione per ogni unita' mancante in ciascuna
giornata lavorativa nella seguente misura:
Uffici locali di gruppo E che, ai sensi degli articoli 11 e 69
della legge 2 marzo 1963, n. 307, hanno un punteggio superiore a
1250, ore 2;
Uffici locali di gruppo D, ore 3;
Uffici locali di gruppo C, ore 4;
Uffici locali di gruppo B e A, ore 5.
I compensi orari di intensificazione sono erogati, per ciascun
ufficio, mensilmente, in favore del personale chiamato a maggiori e
piu' impegnative prestazioni giornaliere in conseguenza della
mancanza di unita' rispetto all'assegno ed in rapporto alle giornate
di effettive maggiori prestazioni, indipendentemente dalla qualifica
rivestita. I compensi medesimi sono ragguagliati all'importo
dell'aliquota oraria per servizio straordinario vigente per gli
impiegati che rivestono la qualifica di ufficiale di II classe.
Al personale previsto dalla presente legge, per la sostituzione
delle unita' mancanti all'assegno, non si applica il disposto
dell'articolo 10, comma primo, della legge 27 maggio 1961, n. 465.