Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 622 del 27/07/1967 (Pubblicata nella G.U. del 4 agosto 1967 n. 195)
Organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Possono   essere  ammesse  ai  benefici  della  presente  legge  le
organizzazioni  di  produttori  ortofrutticoli  che  corrispondano ai
requisiti  previsti dal Regolamento della Comunita' economica europea
n. 159/66 ed ai seguenti requisiti:
    1)   abbiano,   quali  soci,  produttori  singoli  od  associati,
cooperative  od  altri  enti  associativi  costituiti  da  produttori
agricoli    per    la   conservazione,   la   trasformazione   e   la
commercializzazione dei prodotti;
    2)  non  abbiano scopo di lucro in quanto operanti nell'esclusivo
interesse degli associati;
    3)  siano  aperte a tutti i produttori della zona in cui opera la
singola    organizzazione,    condizionando    la   ammissione   alla
presentazione  della  domanda  ed  al possesso dei requisiti previsti
dallo statuto;
    4) siano costituite con atto pubblico;
    5)  abbiano  una  consistenza  organizzativa ed economica, avendo
riguardo  al  numero  degli associati e al volume della produzione, e
siano in grado di esercitare una efficace azione per il miglioramento
e  la  disciplina  della  produzione  e per la tutela del mercato dei
prodotti della zona in cui svolgono la loro attivita'.
  La  partecipazione  alla  organizzazione  e'  consentita ai singoli
produttori a titolo personale solo se essi non facciano parte di
  cooperative   o   di   altri   enti   associativi   aderenti   alla
  organizzazione.
Agli effetti della presente legge sono considerati produttori gli
imprenditori   proprietari,   o   enfiteuti,   od  usufruttuari,  gli
assegnatari,  gli  affittuari,  i  miglioratari, i mezzadri, i coloni
parziari, i compartecipanti nel caso di compartecipazione associativa
non  limitata  a  singole coltivazioni stagionali o intercalari ed in
genere  coloro  che  comunque  siano titolari di una impresa agricola
anche  in  forma associata che abbiano la disponibilita' del relativo
prodotto ortofrutticolo vendibile.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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