Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 627 del 27/07/1967 (Pubblicata nella G.U. del 5 agosto 1967 n. 196)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 1967, n. 504, adottato ai sensi dell'articolo 77, comma secondo, della Costituzione, concernente l'applicazione di un regime di scambi per talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  E'  convertito  in  legge  il  decreto-legge 4 luglio 1967, n. 504,
concernente  l'applicazione  di  un regime di scambi per talune merci
risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, con le seguenti
modificazioni:
  L'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
    "Con  decreto  del  Presidente  della Repubblica, su proposta del
Ministro  per  il  commercio  con l'estero, sentiti i Ministri per le
finanze,  per  il  tesoro e per l'industria, commercio e artigianato,
saranno  stabiliti  i  criteri,  le  condizioni  e  le  modalita'  di
applicazione   delle   disposizioni  contenute  nell'articolo  9  del
regolamento comunitario numero 160/66".
  L'articolo 12 e' sostituito dal seguente:
  "In  deroga  all'articolo  6  delle  disposizioni  preliminari alla
tariffa dei dazi doganali di importazione e salvo quanto disposto dal
regolamento  n.  107/67  adottato  dal  Consiglio  dei ministri della
Comunita'  economica  europea il 31 maggio 1967, si applica il regime
vigente  anteriormente  alla  entrata in applicazione del regolamento
comunitario  n.  160/66  per le merci provenienti da uno Stato membro
scortate  da  un certificato di circolazione dal quale risulti che il
documento doganale di uscita da tale Stato membro e' stato rilasciato
anteriormente alla data di applicazione del regolamento medesimo.
  Tale disposizione si applica alle sole merci per le quali sia stata
accettata  la  dichiarazione  doganale di importazione entro due mesi
dalla  data di entrata in applicazione del regolamento comunitario n.
160/66".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 27 luglio 1967

                               SARAGAT

                                             MORO - PRETI - FANFANI -
COLOMBO - PIERACCINI -
RESTIVO - ANDREOTTI -
TOLLOY

Visto, il Guardasigilli: REALE
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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