Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 627 del 27/07/1967 (Pubblicata nella G.U. del 5 agosto 1967 n. 196)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 1967, n. 504, adottato ai sensi dell'articolo 77, comma secondo, della Costituzione, concernente l'applicazione di un regime di scambi per talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 1967, n. 504, adottato ai sensi dell'articolo 77, comma secondo, della Costituzione, concernente l'applicazione di un regime di scambi per talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
E' convertito in legge il decreto-legge 4 luglio 1967, n. 504,
concernente l'applicazione di un regime di scambi per talune merci
risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, con le seguenti
modificazioni:
L'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
"Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro per il commercio con l'estero, sentiti i Ministri per le
finanze, per il tesoro e per l'industria, commercio e artigianato,
saranno stabiliti i criteri, le condizioni e le modalita' di
applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 9 del
regolamento comunitario numero 160/66".
L'articolo 12 e' sostituito dal seguente:
"In deroga all'articolo 6 delle disposizioni preliminari alla
tariffa dei dazi doganali di importazione e salvo quanto disposto dal
regolamento n. 107/67 adottato dal Consiglio dei ministri della
Comunita' economica europea il 31 maggio 1967, si applica il regime
vigente anteriormente alla entrata in applicazione del regolamento
comunitario n. 160/66 per le merci provenienti da uno Stato membro
scortate da un certificato di circolazione dal quale risulti che il
documento doganale di uscita da tale Stato membro e' stato rilasciato
anteriormente alla data di applicazione del regolamento medesimo.
Tale disposizione si applica alle sole merci per le quali sia stata
accettata la dichiarazione doganale di importazione entro due mesi
dalla data di entrata in applicazione del regolamento comunitario n.
160/66".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 luglio 1967
SARAGAT
MORO - PRETI - FANFANI -
COLOMBO - PIERACCINI -
RESTIVO - ANDREOTTI -
TOLLOY
Visto, il Guardasigilli: REALE
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