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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per l'esecuzione delle opere di cui al successivo articolo 2 e'
autorizzata la spesa di lire 90.000.000.000 da inscriversi nello
stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in
ragione di 45 miliardi all'anno per ciascuno degli anni finanziari
1967 e 1968.