Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 641 del 28/07/1967 (Pubblicata nella G.U. del 8 agosto 1967 n. 198)
Nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1967-1971.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
(Programmi  per  l'edilizia  delle  scuole  elementari  secondarie  e
artistiche)

  La costruzione, l'ampliamento, il completamento e il riattamento di
edifici, compresi le palestre e gli impianti sportivi, destinati alle
scuole  statali  elementari,  secondarie  ed artistiche, nonche' agli
istituti  statali  di  educazione,  sono eseguiti in base a programmi
quinquennali.
  Nella  formulazione  dei programmi si ha riguardo le risultanze del
censimento di cui all'articolo 10 della legge 13 luglio 1965, n. 874,
e  alla  legge 26 aprile 1966, n. 260, per eliminare le carenze e gli
squilibri  esistenti;  agli  aggiornamenti  annuali e ai programmi di
nuove  istituzioni  di  scuole  e di riassetto territoriale di quelle
gia'  esistenti, stabiliti dal Ministro per la pubblica istruzione in
relazione  anche  alle  esigenze  del programma nazionale di sviluppo
economico,  per  assicurare  gli  interventi richiesti dallo sviluppo
equilibrato della scuola.
  Nella  localizzazione degli edifici scolastici relativi alla scuola
dell'obbligo,  si  avra'  cura di garantire le migliori condizioni di
frequenza per tutta la popolazione in eta' scolastica.
  Per  il  quinquennio 1967-1971 l'esecuzione delle opere di edilizia
scolastica  di  cui  al  primo comma del presente articolo, avviene a
totale carico dello Stato e sotto il controllo e a cura del medesimo,
con  l'osservanza  e  nei  limiti  delle  disposizioni della presente
legge.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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