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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
I Convitti nazionali e gli Istituti pubblici di educazione
femminile di cui alle tabelle numeri 2, 3 e 4 annesse al regio
decreto 1 ottobre 1931, n. 1312, sono sottoposti alla tutela dei
Provveditori agli studi.
Gli atti e le deliberazioni adottate dai Consigli di
amministrazione degli Istituti sopra indicati, gia' di competenza
delle soppresse Giunte provinciali per l'istruzione media, sono
sottoposti all'esame e all'approvazione dei Provveditori agli studi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 luglio 1967
SARAGAT
MORO - GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE