Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 649 del 27/07/1967 (Pubblicata nella G.U. del 9 agosto 1967 n. 199)
Norme per la partecipazione delle cooperative di produzione e di lavoro e dei loro consorzi agli appalti di opere pubbliche.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  cooperative  di  produzione  e lavoro e i loro consorzi possono
essere  ammessi  agli  appalti di opere pubbliche, nonche' ai lavori,
alle   forniture   ed   alle   commesse  di  qualsiasi  genere  delle
Amministrazioni  e  delle Aziende di Stato, degli Enti locali e degli
altri  Enti  pubblici negli stessi limiti di importo per i quali sono
rispettivamente iscritti nell'Albo nazionale dei costruttori ovvero -
qualora i sodalizi predetti non siano stati ancora iscritti nell'Albo
stesso  e  sino al 17 marzo 1967, giusta l'articolo 24 della legge 10
febbraio  1962,  n.  57,  modificato  dall'articolo 10 della legge 29
marzo  1965,  n.  203,  e  dalla  legge 5 aprile 1967, n. 162 - negli
elenchi  di  fiducia  esistenti  presso le singole Amministrazioni ed
Enti.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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