Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 661 del 27/07/1967 (Pubblicata nella G.U. del 10 agosto 1967 n. 200)
Modificazioni alla legge 16 agosto 1962, n. 1417, sul riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza alle ostetriche.
Modificazioni alla legge 16 agosto 1962, n. 1417, sul riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza alle ostetriche.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'importo minimo della pensione annua, previsto dalla tabella
allegata alla legge 16 agosto 1962, n. 1417, per le iscritte all'Ente
nazionale di previdenza e di assistenza per le ostetriche, e' elevato
da lire 72.000 a lire 130.000 annue.
Per ogni anno di contribuzione superiore a dieci, l'importo annuo
della pensione e' maggiorato di lire 5.200.
Il limite massimo di pensione, con quaranta anni e oltre di
contribuzione, e' fissato in lire 286.000.
La pensione viene erogata in tredici rate, di cui una da
Corrispondersi in occasione delle festivita' natalizie e non
comprensiva della maggiorazione prevista dall'articolo 33 della legge
16 agosto 1962, n. 1417.
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