Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 662 del 27/07/1967 (Pubblicata nella G.U. del 10 agosto 1967 n. 200)
Norme integrative della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, e della legge 2 aprile 1958, n. 320, sui concorsi riservati nella Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione.
Norme integrative della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, e della legge 2 aprile 1958, n. 320, sui concorsi riservati nella Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli impiegati assunti nella carriera di concetto amministrativa
dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei
Provveditorati agli studi per effetto dei concorsi riservati previsti
dalla legge 2 aprile 1958, n. 320, e dell'articolo 10 della legge 7
dicembre 1961, n. 1264, conseguono la promozione alla qualifica di
primo segretario mediante scrutinio per merito comparativo, purche',
alla data di nomina nella attuale carriera, abbiano raggiunto nella
carriera di provenienza la qualifica corrispondente all'ex
coefficiente 271 e, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto
complessivamente almeno 11 anni di servizio di ruolo, in esso
compreso il servizio prestato nella carriera di provenienza e
valutato ai sensi dell'articolo 10 della legge 7 dicembre 1961, n.
1264.
Gli impiegati di cui al precedente comma i quali - beneficiando
della riduzione di anzianita' prevista dall'articolo 41 della legge 7
dicembre 1961, n. 1264 - abbiano raggiunto l'anzianita' prescritta
per l'ammissione agli esami di idoneita' per la promozione alla
qualifica di primo segretario, indetti antecedentemente alla data di
entrata in vigore della presente legge, fruiscono della medesima
riduzione di anzianita' ai fini della ammissione allo scrutinio per
merito comparativo.
Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche
ai vincitori degli altri concorsi riservati per l'assunzione nei
ruoli delle carriere di concetto e carriere equiparate, indetti ai
sensi della legge 7 dicembre 1961, n. 1264.
Per gli impiegati vincitori dei concorsi riservati per ragionieri,
geometri e restauratori di opere d'arte nella Amministrazione delle
antichita' e belle arti si prescinde dalla condizione che essi
abbiano raggiunto l'ex coefficiente 271 nella carriera esecutiva di
provenienza purche' siano in possesso del titolo di studio prescritto
per l'accesso alle rispettive carriere di concetto.
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