Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 688 del 06/08/1967 (Pubblicata nella G.U. del 17 agosto 1967 n. 205)
Esecuzione del programma di costruzioni e di opere in conto della seconda fase del piano decennale autorizzato dalla legge 27 aprile 1962, n. 211, per il rinnovamento, riclassamento, ammodernamento e potenziamento delle Ferrovie dello Stato.
Esecuzione del programma di costruzioni e di opere in conto della seconda fase del piano decennale autorizzato dalla legge 27 aprile 1962, n. 211, per il rinnovamento, riclassamento, ammodernamento e potenziamento delle Ferrovie dello Stato.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'Azienda delle ferrovie dello Stato e' autorizzata a dare
esecuzione ad un programma di costruzioni ed opere per il
rinnovamento, il riclassamento, l'ammodernamento e il potenziamento
dei mezzi d'esercizio, delle linee e degli impianti della rete per
l'importo di 150 miliardi in conto di quello di 700 miliardi previsto
per la seconda fase del piano decennale di opere e costruzioni di cui
alla legge 27 aprile 1962, n. 211.
Il suddetto importo di 150 miliardi sara' destinato:
a) per miliardi 110 al rinnovamento, riclassamento, potenziamento
e ammodernamento del materiale rotabile;
b) per miliardi 40 al rinnovamento, riclassamento, potenziamento
e ammodernamento degli impianti di armamento, degli altri impianti
fissi e delle attrezzature di esercizio.
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
