Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 734 del 09/08/1967 (Pubblicata nella G.U. del 24 agosto 1967 n. 212)
Modifiche ed integrazioni alla legge 4 febbraio 1963, n. 129, sul piano regolatore generale degli acquedotti.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

               IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA

la seguente legge:

                               Art. 1.

  Gli   atti  del  piano  regolatore  generale  degli  acquedotti  da
pubblicare  ai  sensi dell'articolo 3 della legge 4 febbraio 1963, n.
129,  modificato  dall'articolo  1 della legge 1 luglio 1966, n. 506,
sono    costituiti    dalla   relazione   introduttiva,   dall'indice
riepilogativo e dall'elenco delle acque da riservare.
  La   relazione  generale  e  il  piano  di  ciascuna  regione  sono
depositati  presso  il competente Provveditorato regionale alle opere
pubbliche,  dove  potranno  prenderne  visione  i  Comuni  e gli enti
interessati. Le osservazioni previste dal comma terzo dell'articolo 3
della  legge 4 febbraio 1963, n. 129, possono essere presentate entro
il  termine  di  90  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore della
presente legge.
  Il  piano  regolatore  generale degli acquedotti viene approvato ai
sensi  del  comma quarto dell'articolo 3 della legge 4 febbraio 1963,
n.  129, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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