Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 736 del 09/08/1967 (Pubblicata nella G.U. del 24 agosto 1967 n. 212)
Modifica all'articolo 14 dello statuto dell'I.R.I.
Modifica all'articolo 14 dello statuto dell'I.R.I.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'articolo 14 dello statuto dell'I.R.I., approvato con decreto
legislativo 12 febbraio 1948, n. 51, e' sostituito dal seguente:
"Il Collegio dei sindaci dell'Istituto e' costituito:
a) da un Presidente scelto tra gli appartenenti alla pubblica
Amministrazione con qualifica non inferiore a quella di direttore
generale o ad essa equiparata;
b) da un Avvocato dello Stato;
c) da un rappresentante del Ministero delle partecipazioni
statali con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale o
ad essa equiparata;
d) da un rappresentante del Ministero del tesoro con qualifica
non inferiore a quella di ispettore generale o ad essa equiparata;
e) da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato con
qualifica non inferiore a quella di ispettore generale o ad essa
equiparata.
Sono inoltre nominati due sindaci supplenti in rappresentanza
rispettivamente del Ministero delle partecipazioni statali e della
Ragioneria generale dello Stato.
Il Collegio dei sindaci e' nominato con decreto del Ministro per le
partecipazioni statali e dura in carica tre anni. I sindaci, alla
scadenza, possono essere riconfermati.
I sindaci esercitano il controllo sulla gestione contabile,
amministrativa e finanziaria dell'Istituto e sulla osservanza delle
disposizioni di legge e dello statuto;
assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione;
attestano la veridicita' dei bilanci e dei prospetti di emissione
delle obbligazioni.
Possono, in ogni tempo, esaminare i libri contabili dell'istituto e
le documentazioni relative a ciascuna scritturazione".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data ad Antagnod, addi' 9 agosto 1967
SARAGAT
MORO - BO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
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