Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 765 del 06/08/1967 (Pubblicata nella G.U. del 31 agosto 1967 n. 218)
Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.
Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il primo comma dell'articolo 8 della legge 17 agosto 1942, n. 1150,
e' sostituito dal seguente:
"I Comuni hanno la facolta' di formare il piano regolatore generale
del proprio territorio. La deliberazione con la quale il Consiglio
comunale decide di procedere alla formazione del piano non e'
soggetta a speciale approvazione e diviene esecutiva in conformita'
dell'articolo 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530; la spesa
conseguente e' obbligatoria".
Il quarto, quinto e sesto comma del medesimo articolo sono
sostituiti dai seguenti:
"I Comuni compresi negli elenchi di cui al secondo comma devono
procedere alla nomina dei progettisti per la formazione del piano
regolatore generale entro tre mesi dalla data del decreto
ministeriale con cui e' stato approvato il rispettivo elenco, nonche'
alla deliberazione di adozione del piano stesso entro i successivi
dodici mesi ed alla presentazione al Ministero dei lavori pubblici
per l'approvazione entro due anni dalla data del sopracitato decreto
ministeriale.
Trascorso ciascuno dei termini sopra indicati il prefetto, salvo il
caso di proroga non superiore ad un anno concessa dal Ministro per i
lavori pubblici su richiesta motivata del Comune, convoca il
Consiglio comunale per gli adempimenti relativi da adottarsi entro il
termine di 30 giorni.
Decorso quest'ultimo termine il prefetto, d'intesa con il
provveditore regionale alle opere pubbliche, nomina un commissario
per la designazione dei progettisti, ovvero per l'adozione del piano
regolatore generale o per gli ulteriori adempimenti necessari per la
presentazione del piano stesso al Ministero dei lavori pubblici.
Nel caso in cui il piano venga restituito per modifiche,
integrazioni o rielaborazioni al Comune, quest'ultimo provvede ad
adottare le proprie determinazioni nel termine di 180 giorni dalla
restituzione. Trascorso tale termine si applicano le disposizioni dei
commi precedenti.
Nel caso di compilazione o di rielaborazione d'ufficio del piano,
il prefetto promuove d'intesa con il provveditore regionale alle
opere pubbliche l'iscrizione d'ufficio della relativa spesa nel
bilancio comunale.
Il piano regolatore generale e' approvato entro un anno dal suo
inoltro al Ministero dei lavori pubblici".
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