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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I laureati ciechi sono ammessi ai concorsi per l'insegnamento delle
materie letterarie nella scuola media e in ogni altro tipo di scuola
statale o pareggiata, con le modalita' di cui agli articoli 2 e 3
della legge 4 giugno 1962, n. 601 e possono chiedere l'assunzione nei
ruoli dei professori della scuola media secondo le norme della legge
25 luglio 1966, n. 603, se forniti dei requisiti previsti
dall'articolo 1 di detta legge.