Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 949 del 06/10/1967 (Pubblicata nella G.U. del 27 ottobre 1967 n. 269)
Integrazioni e modificazioni alla legge 18 agosto 1962, n. 1357, sul riordinamento dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza dei veterinari (ENPAV).
Integrazioni e modificazioni alla legge 18 agosto 1962, n. 1357, sul riordinamento dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza dei veterinari (ENPAV).
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 10 della legge 18 agosto 1962, n. 1357, e' sostituito
dal seguente:
"Spetta al Consiglio di amministrazione:
a) eleggere, fra i consiglieri rappresentanti degli iscritti, un
membro del Comitato esecutivo;
b) nominare, su proposta del presidente, il direttore dell'Ente,
con le modalita' stabilite dal regolamento di cui alla successiva
lettera f);
c) predisporre il regolamento delle prestazioni previdenziali e
assistenziali, secondo le direttive impartite dalla assemblea
nazionale, nonche' deliberare sulle modifiche al regolamento che si
rendono necessarie, anche in relazione alle risultanze della gestione
e del bilancio tecnico;
d) predisporre il programma di massima per l'attuazione degli
scopi dell'Ente, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea
nazionale;
e) deliberare il regolamento sul funzionamento dell'Ente;
f) deliberare sul regolamento organico e sul trattamento
giuridico ed economico del personale;
g) deliberare in via definitiva sui ricorsi degli iscritti o dei
loro aventi causa contro le decisioni del Comitato esecutivo in
materia di previdenza e di assistenza;
h) approvare il conto consuntivo ed il bilancio preventivo
predisposti dal Comitato esecutivo;
i) stabilire i criteri direttivi riguardanti gli investimenti dei
capitali e delle riserve da effettuare mediante acquisto, alienazione
e permuta di beni mobili e immobili, di titoli di Stato o garantiti
dallo Stato, di cartelle fondiarie e titoli equiparati, nonche'
mediante la stipulazione di mutui fruttiferi garantiti da ipoteche di
primo grado. Gli investimenti devono avvenire in modo da tener conto
della necessaria liquidita' del patrimonio dell'Ente per la copertura
degli impegni finanziari a breve e media scadenza;
l) provvedere a quanto altro occorre per la buona gestione
dell'Ente;
m) esercitare tutte le altre attribuzioni demandate al Consiglio
di amministrazione da leggi, decreti e regolamenti.
I provvedimenti di cui alle lettere b) ed f) sono sottoposti
all'approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
il quale, per quello previsto dalla lettera f), vi provvede di
concerto con il Ministro per il tesoro".
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