Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 963 del 17/10/1967 (Pubblicata nella G.U. del 31 ottobre 1967 n. 273)
Estensione della legge 24 luglio 1961, n. 729, alla concessione per la costruzione e l'esercizio dell'autostrada Fornovo-Pontremoli accordata ai sensi della legge 21 maggio 1955, n. 463, e concessione del prolungamento di tale autostrada per il collegamento all'autostrada del Sole e a quella tirrenica.
Estensione della legge 24 luglio 1961, n. 729, alla concessione per la costruzione e l'esercizio dell'autostrada Fornovo-Pontremoli accordata ai sensi della legge 21 maggio 1955, n. 463, e concessione del prolungamento di tale autostrada per il collegamento all'autostrada del Sole e a quella tirrenica.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
In applicazione all'articolo 24 della legge 24 luglio 1961, n. 729,
la concessione per la costruzione e l'esercizio dell'autostrada
Fornovo-Pontremoli, accordata all'"Autocamionale della Cisa, Societa'
per azioni", con decreto 18 marzo 1960, viene disciplinata a tutti
gli effetti, in deroga alla legge 21 maggio 1955, n. 463, dalla legge
24 luglio 1961, n. 729, e sue successive modificazioni.
Alla stessa Societa' saranno concessi la costruzione e l'esercizio
del tratto Fornovo via Emilia-autostrada del Sole e del tratto
Pontremoli-Santo Stefano di Magraautostrada Sestri Levante-Livorno.
L'estensione della disciplina ai sensi della legge 24 luglio 1961,
n. 729, nonche' la nuova concessione dei tratti di prolungamento,
previsti dal primo e secondo comma del presente articolo, hanno luogo
con decreto del Ministro per i lavori pubblici.
Con lo stesso decreto viene approvata, sentiti il Consiglio di
amministrazione dell'ANAS ed il Consiglio di Stato, la convenzione
che disciplina l'estensione della legge 24 luglio 1961, n. 729, e la
nuova concessione, che verra' accordata in forza dell'articolo 2
della richiamata legge n. 729.
La convenzione 22 settembre 1958, approvata con decreto
interministeriale 18 marzo 1960 per l'autostrada Fornovo-Pontremoli,
viene risolta a far data dalla emanazione del decreto ministeriale
previsto al comma precedente, restando assorbita dalla predetta nuova
convenzione.
Sono salvi gli effetti della convenzione 22 settembre 1958, per gli
atti compiuti prima dell'emanazione del decreto ministeriale di cui
al presente articolo.
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