Leggi d'Italia

CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.

(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 974 del 17/10/1967 (Pubblicata nella G.U. del 6 novembre 1967 n. 276)
Trattamento pensionistico dei congiunti dei militari o dei dipendenti civili dello Stato vittime di azioni terroristiche o criminose e dei congiunti dei caduti per cause di servizio.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai  congiunti dei militari caduti vittime di azioni terroristiche o
criminose  o deceduti in conseguenza delle ferite o lesioni riportate
in  dette  azioni, nonche' ai congiunti dei militari caduti per causa
di servizio o deceduti per infermita' contratta o aggravata per causa
di  servizio,  e' attribuita la pensione privilegiata ordinaria nella
misura  e  alle  condizioni previste dalle disposizioni in materia di
pensioni di guerra.
  E'  data  facolta'  agli  aventi  causa  di  optare per l'eventuale
trattamento piu' favorevole derivante da altre leggi.
  Le  suddette  disposizioni  si  applicano  anche  ai  congiunti dei
dipendenti  civili dello Stato deceduti in servizio nelle circostanze
di cui al primo comma.
  Le   pensioni   di   cui   ai   precedenti   commi  sono  liquidate
dall'Amministrazione   alla   quale  apparteneva  il  militare  o  il
dipendente civile.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022