Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 10 del 18/01/1968 (Pubblicata nella G.U. del 20 gennaio 1968 n. 16)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, recante norme per l'erogazione dell'integrazione di prezzo per l'olio di oliva di produzione 1967-68.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, recante norme per l'erogazione dell'integrazione di prezzo per l'olio di oliva di produzione 1967-68.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
E' convertito in legge il decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051,
concernente norme per l'erogazione della integrazione di prezzo per
l'olio di oliva di produzione 1967-1968, con le seguenti
modificazioni:
All'articolo 4, quarto comma, le parole: "entro 15 giorni
dall'avvenuta vendita", sono sostituite con le altre: "entro trenta
giorni dalla data dell'avvenuto ritiro delle olive acquistate,
risultante dalla dichiarazione dell'acquirente"; sono sostituite
altresi' le parole: "l'indicazione" con le altre:
"all'individuazione".
Dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente:
"Art. 10-bis. - Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo
10, se il ritiro delle olive da parte dell'acquirente e' avvenuto
prima del 22 novembre 1967, il termine di quindici giorni di cui al
quarto comma dell'articolo 4 decorre dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto".
All'articolo 17 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"I due esperti facenti parte del Consiglio di amministrazione
dell'AIMA ai sensi dell'articolo 5, lettera h), della legge 13 maggio
1966, n. 303, ai fini del trattamento economico per le missioni
compiute nell'interesse dei servizi dell'azienda, sono equiparati ai
funzionari con qualifica di direttore generale. Ai componenti
dell'anzidetto Consiglio, con decreto del Ministro per l'agricoltura
e per le foreste, da sottoporre alla registrazione della Corte dei
conti, e' attribuito un compenso annuo lordo comprensivo dei gettoni
di presenza dovuti per la partecipazione alle riunioni consiliari".
All'articolo 19, primo comma, dopo le parole: "puo' essere
autorizzata" sono inserite le altre: "per la esecuzione degli
interventi nel settore agricolo"; e dopo le parole: "a breve termine"
sono inserite le altre:
"e comunque per un periodo non superiore a 18 mesi";
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"I contratti relativi alla stipulazione dei prestiti di cui al
precedente primo comma sono assoggettati a imposta fissa di registro
di lire mille e gli altri atti concernenti la stipulazione dei
prestiti medesimi sono esenti da qualsiasi altra imposta".
All'articolo 22, dopo il secondo comma, e' inserito il seguente:
"Qualora le somme assegnate all'Azienda di Stato per gli interventi
nel mercato agricolo per gli oneri di carattere generale relativi
all'applicazione del presente decreto e del decreto-legge 9 novembre
1966, n. 912, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre
1966, n. 1143, risultassero insufficienti, l'azienda stessa e'
autorizzata ad utilizzare le somme stanziate ai sensi dell'articolo
16 della legge 13 maggio 1966, n. 303, per le spese generali di
funzionamento, disponendo le occorrenti variazioni di bilancio".
Dopo l'articolo 23, e' inserito il seguente:
"Art. 23-bis. - Trascorsi quindici giorni dalla data di
pubblicazione della legge di conversione del presente decreto non
potranno essere presentate domande di integrazione di prezzo per
l'olio prodotto nella campagna 1966-67".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 gennaio 1968
SARAGAT
MORO - RESTIVO - FANFANI -
REALE - PIERACCINI -
COLOMBO - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
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