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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le elargizioni previste dall'articolo 14 del regio decreto 13 marzo
1921, n. 261, modificato con la legge 22 gennaio 1942, n. 181 e col
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 luglio 1947,
n. 836, ratificato con modifiche dalla legge 10 febbraio 1953, n.
116, a favore delle famiglie dei funzionari di pubblica sicurezza,
degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa delle
forze armate di polizia vengono elevate alla misura unica di lire
2.000.000.
La disposizione di cui al primo comma del presente articolo si
applica anche a favore delle famiglie delle ispettrici e delle
assistenti di polizia.