Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 102 del 22/02/1968 (Pubblicata nella G.U. del 5 marzo 1968 n. 60)
Integrazione alla legge 12 agosto 1962, n. 1340, concernente il trasferimento al Ministero dell'interno e la istituzione dei ruoli organici dell'A.A.I.
Integrazione alla legge 12 agosto 1962, n. 1340, concernente il trasferimento al Ministero dell'interno e la istituzione dei ruoli organici dell'A.A.I.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I dipendenti dell'Amministrazione per le attivita' assistenziali
italiane e internazionali (A.A.I.) in servizio alla data di entrata
in vigore della presente legge beneficeranno, per una sola volta, e
sino alla data del 31 maggio 1968, per l'avanzamento alla qualifica
superiore, di una riduzione pari alla meta', e comunque per un
periodo massimo di 18 mesi, dei periodi di anzianita' richiesti dalle
vigenti disposizioni per il conseguimento delle promozioni.
Tale riduzione non si applica nel caso in cui i periodi minimi di
anzianita' richiesti per le promozioni siano inferiori ad un biennio.
Per l'effettuazione degli scrutini e per la decorrenza delle
relative promozioni, di cui agli articoli 166 e 187 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, si prescinde, sino alla suddetta data del 31 maggio 1968,
dai termini previsti dagli articoli medesimi.
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