Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 1088 del 21/10/1968 (Pubblicata nella G.U. del 28 ottobre 1968 n. 276)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, concernente provvidenze a favore delle aziende agricole, a coltura specializzata, danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, concernente provvidenze a favore delle aziende agricole, a coltura specializzata, danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' convertito in legge il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917,
recante provvidenze a favore delle aziende agricole a coltura
specializzata danneggiate da calamita' naturali o da avversita'
atmosferiche, con le seguenti modificazioni.
All'articolo 2, primo comma, dopo le parole: capitali di
conduzione, sono aggiunte le parole: compreso il lavoro prestato dal
coltivatore ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, della legge 21
luglio 1960, n. 739.
Il quinto comma dell'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
"A favore dei conduttori di aziende agricole, coltivatori diretti,
singoli od associati, le cui aziende abbiano riportato danni non
inferiori al 60 per cento della produzione lorda globale, possono
essere concessi, per gli stessi scopi, in alternativa con i prestiti
di cui ai precedenti commi, contributi in conto capitale,
nell'aliquota massima dell'80 per cento della spesa ritenuta
ammissibile e per un importo non superiore a lire 500.000, graduato
in rapporto all'entita' del danno subito. Per le aziende agricole i
cui ordinamenti oltre a quelli considerati nel precedente articolo
comprendono altre produzioni, il contributo puo' essere concesso
quando i danni riportati nella produzione lorda globale, compresa
quella zootecnica, non siano inferiore al 40 per cento".
Il secondo comma dell'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
"I prestiti di cui al precedente comma possono essere concessi
anche alle cooperative che gestiscono impianti di raccolta,
conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti
agricoli che, per effetto degli eventi considerati dal presente
decreto, abbiano avuto una riduzione dei conferimenti di prodotto di
oltre il 30 per cento. Il tasso di interesse da applicare sui
prestiti alle cooperative e' fissato nello 0,50 per cento".
All'articolo 7, primo comma, primo capoverso, le parole: almeno il
40 per cento del prodotto, sono sostituite con le parole: almeno il
30 per cento del prodotto.
All'articolo 7, primo comma, terzo capoverso, dopo le parole:
dall'evento dannoso, sono aggiunte le parole: o comunque entro
novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
Dopo l'ultimo comma dell'articolo 7 sono aggiunti i seguenti:
"In pendenza delle operazioni relative all'aggiornamento degli
ordinamenti produttivi delle aziende agricole, le agevolazioni di cui
al presente articolo possono essere concesse avuto riguardo alla
realta' produttiva sussistente al momento dell'evento ancorche' essa
non corrisponda alle risultanze catastali".
"Le cantine sociali, che rientrano tra le cooperative di cui
all'ultimo comma dell'articolo 3, possono acquistare uve, mosti e
vini, per attivare o completare l'attivita' degli impianti fino alla
misura del 60 per cento della capacita' lavorativa dei medesimi,
conservando le esenzioni fiscali stabilite dall'articolo 84, lettera
i) del testo unico sulle imposte dirette approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645".
Dopo l'articolo 7 e' aggiunto il seguente:
Art. 7-bis.
L'articolo 10 della legge 21 luglio 1960, n. 739, e' sostituito dal
seguente:
"La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere alle
province ed ai comuni che concedono, in applicazione delle norme
della presente legge, lo sgravio delle sovrimposte sui terreni e
delle addizionali sul reddito agrario, mutui, per i relativi importi,
ammortizzabili in un periodo non inferiore agli anni trenta. Nella
concessione di tali mutui i comuni e le province suddetti saranno
preferiti agli altri enti che avessero presentato istanza anche in
precedente data per l'ottenimento di prestiti.
Valgono per tali mutui le disposizioni di cui al regio decreto 2
gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni, in quanto
applicabili. L'onere per l'ammortamento e per le garanzie dei mutui
anzidetti e' assunto dallo Stato".
All'articolo 12, dopo le parole: della legge 25 luglio 1952, n.
949, sono aggiunte le parole: della legge 25 luglio 1952, n. 991.
L'articolo 13 e' sostituito dal seguente:
"I prestiti ad ammortamento quinquennale di cui all'articolo 1
della legge 29 luglio 1968, n. 857, possono essere concessi, oltre
che per gli scopi previsti dallo articolo medesimo, per l'acquisto di
concimi e per l'approvvigionamento di sementi cerealicole, orticole e
foraggere".
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