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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 1089 del 25/10/1968 (Pubblicata nella G.U. del 28 ottobre 1968 n. 276)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, recante provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato e nuove norme sui territori depressi del centro-nord, sulla ricerca scientifica e tecnologica e sulle ferrovie dello Stato.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, recante provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato e nuove norme sui territori depressi del centro-nord, sulla ricerca scientifica e tecnologica e sulle ferrovie dello Stato.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' convertito in legge il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918,
recante provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio di
oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con le seguenti
modificazioni:
All'articolo 3 e' aggiunto il seguente comma:
"Le agevolazioni creditizie previste dalle norme richiamate dal
presente articolo, ferme restando le altre disposizioni stabilite
dalle norme stesse, sono concesse con la procedura stabilita
dall'articolo 2 della legge 15 febbraio 1967, n. 38".
All'articolo 8 sono aggiunti i seguenti commi:
"Nei casi di investimenti da parte di consorzi costituiti tra enti
cooperativi, con capitali apportati dagli associati, gli investimenti
di cui al precedente comma si considerano effettuati dagli enti
consorziati entro i limiti dei conferimenti da ciascuno di essi
apportati.
La detrazione prevista dal primo comma opera ai soli fini
dell'applicazione delle imposte di ricchezza mobile e sulle societa'
e relative addizionali.
Nel caso di impianti ceduti col sistema della locazione
finanziaria, i canoni dovuti per tutto il periodo di locazione sono
equiparati agli investimenti nei confronti del conduttore. Nei
confronti del locatore non si tiene conto degli investimenti
effettuati nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto e nei due esercizi successivi in impianti dati in
locazione negli esercizi medesimi".
Dopo l'articolo 8 e' aggiunto il seguente:
Art. 8-bis.
"Per l'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del
decreto e per i due esercizi successivi, l'esenzione prevista
dall'articolo 34 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e successive
proroghe, e' concessa sulla parte non superiore al 70 per cento degli
utili dichiarati, fino alla concorrenza del 50 per cento del costo
delle opere e degli impianti".
All'articolo 12 la parola: depositato, e' sostituita con le parole:
presentato per la vidimazione.
L'articolo 14 e' sostituito con il seguente:
"Sono esenti dalla tassa di concessione governativa e sono soggetti
alla tassa fissa di registro gli aumenti di capitale in denaro delle
societa' per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilita'
limitata nonche' delle societa' cooperative e loro consorzi,
deliberati e versati entro due anni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
Per le societa' che si costituiscono entro il predetto termine, le
agevolazioni previste dal precedente comma si applicano alle
sottoscrizioni in denaro del capitale sociale effettuate in sede di
costituzione ed a quelle successive, purche' il conferimento
effettivo abbia luogo entro il medesimo termine.
Per le societa' che abbiano o che portino il loro capitale al di
sopra di 5 miliardi, la concessione delle agevolazioni tributarie di
cui ai commi precedenti ha effetto se il Comitato interministeriale
per il credito e per il risparmio, sentito per l'autorizzazione di
cui alla legge 3 maggio 1955, n. 428, riconosca che l'impiego
dell'aumento del capitale stesso e' corrispondente alle direttive del
Comitato interministeriale per la programmazione economica".
Dopo l'articolo 17 e' aggiunto il seguente:
Art. 17-bis.
"Le tariffe dell'energia elettrica per usi industriali, commerciali
e agricoli con potenza fino a 30 kW sono ridotte del 25 per cento
anche per quanto riguarda la quota fissa, a partire dalle letture dei
contatori relative ai periodi di consumo che avranno inizio
successivamente alla data dell'entrata in vigore del presente
decreto.
Tale riduzione vale fino alla lettura dei contatori relativa
all'ultimo periodo di consumo del 1970".
L'articolo 18 e' sostituito con il seguente:
"A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla
data del 31 agosto 1968 e fino a tutto il periodo di paga in corso
alla data del 31 dicembre 1972, e' concesso uno sgravio sul complesso
dei contributi da corrispondere all'Istituto nazionale della
previdenza sociale dalle aziende industriali ed artigiane che
impiegano dipendenti nei territori indicati dall'articolo 1 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1967, n. 1523.
Lo sgravio contributivo e' stabilito nella misura del 10 per cento
delle retribuzioni assoggettate alla contribuzione per
l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria
corrisposta ai dipendenti che effettivamente lavorano nei territori
di cui al precedente comma, al netto dei compensi per lavoro
considerato straordinario dai contratti collettivi e, in mancanza,
dalla legge.
Il predetto sgravio contributivo si distribuisce fra i datori di
lavoro e i lavoratori, tenuto conto della percentuale in cui
rispettivamente concorrono al complesso dei contributi per le
assicurazioni sociali obbligatorie, nella misura dell'8,50 per cento
e dell'1,50 per cento delle retribuzioni.
A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla
data del 31 ottobre 1968 e fino a tutto il periodo di paga in corso
alla data del 31 dicembre 1972, alle aziende industriali ed artigiane
e' concesso un ulteriore sgravio contributivo, nella misura del 10
per cento delle retribuzioni, calcolate con i criteri di cui al
secondo comma del presente articolo, corrisposto al solo personale
assunto posteriormente alla data del 30 settembre 1968 e risultante
superiore al numero complessivo dei lavoratori occupati dalla azienda
nei sopra indicati territori del Mezzogiorno alla data medesima,
ancorche' lavoranti ad orario ridotto o sospesi.
Ai fini della determinazione della misura dello sgravio aggiuntivo
di cui al precedente comma, si considera il complesso dei lavoratori
dipendenti dalla stessa impresa ancorche' distribuiti in diversi
stabilimenti, cantieri ed altre unita' operative svolgenti la propria
attivita' nei territori anzidetti.
Per ognuno dei lavoratori in attivita' di servizio alla data del 30
settembre 1968, licenziato successivamente alla data stessa, si
esclude dalla determinazione della misura delle retribuzioni, sulle
quali calcolare l'ulteriore sgravio contributi o di cui al precedente
quarto comma, la retribuzione corrisposta ad uno dei lavoratori,
assunti dopo la data suddetta seguendo l'ordine di assunzione fino a
concorrenza della copertura dei posti in essere alla data del 30
settembre 1968.
Gli imprenditori sono tenuti a fornire all'Istituto nazionale della
previdenza sociale tutte le notizie e le documentazioni necessarie a
dimostrare il diritto alla applicazione degli sgravi e l'esatta
determinazione degli stessi.
I datori di lavoro deducono l'importo degli sgravi dal complesso
delle somme dovute per contributi all'Istituto nazionale della
previdenza sociale.
Il datore di lavoro che applichi gli sgravi in misura maggiore di
quella prevista a norma del presente decreto, sara' tenuto a versare
una somma pari a cinque volte l'importo dello sgravio indebitamente
applicato.
I proventi derivanti all'Istituto nazionale della previdenza
sociale dall'applicazione delle sanzioni previste dal comma
precedente sono devoluti alla gestione per l'assicurazione contro la
disoccupazione involontaria".
All'articolo 19, il primo comma e' sostituito con il seguente:
"L'importo dello sgravio concesso in applicazione del precedente
articolo e' posto a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la
disoccupazione involontaria, gestita dall'istituto nazionale della
previdenza sociale, che vi fara' fronte con corrispondente apporto
dello Stato, determinato, salvo conguaglio, in lire 466.500 milioni,
da erogarsi, in rate bimestrali anticipate, nei seguenti importi
annuali:
lire 27.600 milioni per l'anno 1968;
lire 86.600 milioni per l'anno 1969;
lire 100.700 milioni per l'anno 1970;
lire 116.800 milioni per l'anno 1971;
lire 134.800 milioni per l'anno 1972".
All'articolo 20, il primo comma e' sostituito con il seguente:
"Per la copertura della spesa derivante dal precedente articolo, il
Ministro per il tesoro e' autorizzato ad emettere certificati
speciali di credito per un ricavo netto di lire 466.500 milioni
ripartito come segue:
lire 27.600 milioni per l'anno finanziario 1968;
lire 86.600 milioni per l'anno finanziario 1969;
lire 100.700 milioni per l'anno finanziario 1970;
lire 116.800 milioni per l'anno finanziario 1971;
lire 134.800 milioni per l'anno finanziario 1972".
1947
1948
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1950
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1953
1954
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