Leggi d'Italia

CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.

(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 115 del 22/02/1968 (Pubblicata nella G.U. del 7 marzo 1968 n. 62)
Norme integrative ed aumento degli stanziamenti per la concessione delle provvidenze previste dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni, a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate o distrutte a seguito di pubbliche calamità.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma
dell'articolo  1 della legge 2 marzo 1963, n. 265, per l'applicazione
dell'articolo   3  del  decreto-legge  15  dicembre  1951,  n.  1334,
convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a
favore delle imprese danneggiate da pubbliche calamita' e' elevato da
lire 10.300 milioni a lire 11.000 milioni.
  Il  limite di spesa di lire 4.900 milioni, previsto dal primo comma
dell'articolo 6 della legge 6 aprile 1965, n. 351, per l'applicazione
delle provvidenze di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 dicembre
1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio
1952, n. 50, e' elevato a lire 6.050 milioni.
  Il  limite di spesa di lire 2.330 milioni, previsto dal terzo comma
dell'articolo  1 della legge 2 marzo 1963, n. 265, per la concessione
delle   provvidenze   contemplate   nell'articolo  7-bis  del  citato
decreto-legge   15   dicembre   1951,   n.   1334,   convertito,  con
modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, e' elevato a lire
2.730 milioni.
  La  maggiore  spesa  prevista dal primo comma del presente articolo
sara'  iscritta  nello  stato di previsione della spesa del Ministero
del tesoro per l'anno 1968;
  quella  di  cui  al  secondo  comma nello stato di previsione della
spesa  dello  stesso  Ministero,  in  ragione  di lire 1 miliardo per
l'anno  finanziario  1967 e di lire 150 milioni per l'anno 1968; e la
spesa   prevista   dal   terzo   comma   in   quello   del  Ministero
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato, in ragione di lire
250 milioni per l'anno 1967 e di lire 150 milioni per l'anno 1968.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022