Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 115 del 22/02/1968 (Pubblicata nella G.U. del 7 marzo 1968 n. 62)
Norme integrative ed aumento degli stanziamenti per la concessione delle provvidenze previste dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni, a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate o distrutte a seguito di pubbliche calamità.
Norme integrative ed aumento degli stanziamenti per la concessione delle provvidenze previste dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni, a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate o distrutte a seguito di pubbliche calamità.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma
dell'articolo 1 della legge 2 marzo 1963, n. 265, per l'applicazione
dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334,
convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a
favore delle imprese danneggiate da pubbliche calamita' e' elevato da
lire 10.300 milioni a lire 11.000 milioni.
Il limite di spesa di lire 4.900 milioni, previsto dal primo comma
dell'articolo 6 della legge 6 aprile 1965, n. 351, per l'applicazione
delle provvidenze di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 dicembre
1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio
1952, n. 50, e' elevato a lire 6.050 milioni.
Il limite di spesa di lire 2.330 milioni, previsto dal terzo comma
dell'articolo 1 della legge 2 marzo 1963, n. 265, per la concessione
delle provvidenze contemplate nell'articolo 7-bis del citato
decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con
modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, e' elevato a lire
2.730 milioni.
La maggiore spesa prevista dal primo comma del presente articolo
sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero
del tesoro per l'anno 1968;
quella di cui al secondo comma nello stato di previsione della
spesa dello stesso Ministero, in ragione di lire 1 miliardo per
l'anno finanziario 1967 e di lire 150 milioni per l'anno 1968; e la
spesa prevista dal terzo comma in quello del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in ragione di lire
250 milioni per l'anno 1967 e di lire 150 milioni per l'anno 1968.
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
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1972
1973
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1975
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1979
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2001
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