Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 120 del 17/02/1968 (Pubblicata nella G.U. del 8 marzo 1968 n. 63)
Sovvenzioni alle ferrovie concesse in Sardegna per la esecuzione di lavori di razionalizzazione e di provvista di materiali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Nel   piano  finanziario  da  formularsi  per  la  revisione  delle
sovvenzioni   ordinarie   di   esercizio   della  "Societa'  ferrovie
complementari  della  Sardegna"  e  della  "Societa'  strade  ferrate
sarde",  a  norma dell'articolo 8 della legge 2 agosto 1952, n. 1221,
dell'articolo  2  del  regio  decreto-legge 14 ottobre 1932, n. 1496,
possono essere incluse le quote di ammortamento ed interessi relative
alla  spesa  per  lavori  e provviste che, comunque, restano a carico
della  societa'  concessionaria  in  quanto non coperte da contributi
statali  e  dalle  quote  di  sovvenzione  destinate  al  servizio di
ammortamento  ed  interessi di spesa, nonche' alla spesa per lavori e
provviste   che   si  rendano  necessarie  in  conseguenza  di  nuove
organizzazioni  dei  servizi  debitamente approvate dal Ministero dei
trasporti e dell'aviazione civile.
  Possono  altresi' essere incluse nei piani finanziari, oltre che le
autolinee   sostitutive   dei   servizi   ferroviari,   le  autolinee
integrative  formanti  con  le  prime,  a  giudizio del Ministero dei
trasporti e dell'aviazione civile, organico raggruppamento nelle zone
di originaria influenza delle ferrovie.
  Le quote della sovvenzione di esercizio attribuite ai lavori e alle
provviste  di  cui  sopra  possono  essere  messe  a disposizione per
operazioni  finanziarie  ai  sensi  dello  articolo 35 e seguenti del
testo unico 9 maggio 1912, n. 1447.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 17 febbraio 1968

                               SARAGAT

                                            MORO - SCALFARO - COLOMBO

                                            Visto,  il Guardasigilli:
REALE
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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