Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 13 del 18/01/1968 (Pubblicata nella G.U. del 25 gennaio 1968 n. 21)
Autorizzazione di spesa per l'attuazione di provvidenze in favore dei territori montani.
Autorizzazione di spesa per l'attuazione di provvidenze in favore dei territori montani.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per l'attuazione delle iniziative e degli interventi sottoindicati
e' autorizzata la spesa complessiva di lire 30 miliardi, di cui lire
16 miliardi per l'anno finanziario 1967 e lire 14 miliardi per l'anno
finanziario 1968, cosi' ripartita:
a) lire 4.000 milioni, di cui lire 2.000 milioni per l'anno
finanziario 1967 e lire 2.000 milioni per l'anno finanziario 1968,
per la concessione di anticipazioni agli istituti di credito agrario
di miglioramento per gli scopi di cui all'articolo 2 della legge 25
luglio 1952, n. 991;
b) lire 12.800 milioni, di cui lire 6.800 milioni per l'anno
finanziario 1967 e lire 6.000 milioni per l'anno finanziario 1968,
per la concessione dei contributi per opere di miglioramento
fondiario di cui all'articolo 3 della citata legge;
c) lire 550 milioni di cui lire 250 milioni per l'anno
finanziario 1967 e lire 300 milioni per l'anno finanziario 1968, per
la concessione degli studi di cui all'articolo 5 della citata legge;
d) lire 7.000 milioni, di cui lire 4.000 milioni per l'anno
finanziario 1967 e lire 3.000 milioni per l'anno finanziario 1968,
per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica montana di cui
all'articolo 19 della citata legge, limitatamente a quelle previste
dall'articolo 2, lettere b), d), e), f), g) ed h) del regio decreto
13 febbraio 1933, n. 215 e delle opere previste dalla lettera e)
dell'articolo 24 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;
e) lire 2.000 milioni, di cui 1.000 milioni per l'anno
finanziario 1967 e lire 1.000 milioni per l'anno finanziario 1968, da
assegnare all'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per gli
scopi di cui agli articoli 6 e 7 della legge 25 luglio 1952, n. 991,
nonche' all'articolo 2 della legge 18 agosto 1962, n. 1360;
f) lire 3.250 milioni, di cui lire 1.700 milioni per l'anno
finanziario 1967 e lire 1.550 milioni per l'anno finanziario 1968,
per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica montana di cui
all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 991, limitatamente a
quelle previste dall'articolo 2, lettere a) e c) del regio decreto 13
febbraio 1933, n. 215;
g) lire 400 milioni, di cui lire 250 milioni per l'anno
finanziario 1967 e lire 150 milioni per l'anno finanziario 1968, per
le spese di carattere generale derivanti dalla applicazione della
presente legge.
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
