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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le tabelle I e II allegate alla legge 16 luglio 1962, n. 922,
relative al numero dei funzionari e alla suddivisione per qualifica
sono sostituite dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.